L’art. 53 del D. Lgs. 165/01 prevede che gli incarichi retribuiti conferiti ai pubblici dipendenti siano
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
In particolare, lo stesso articolo dispone che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle
incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del T.U. 3/57, con una serie di deroghe a tale principio
applicabili al personale scolastico:
a) ai sensi del c. 6, art. 53 sono ESCLUSI dalla richiesta di autorizzazione i compensi derivanti dalle seguenti
attività (sempre e comunque in regime di mancanza di conflitto di interessi):
– collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
– utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni;
– la partecipazione a convegni e seminari;
– incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
– le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e/o cooperative a carattere socioassistenziale
senza scopo di lucro;
– incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
– incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
– attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca
scientifica (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013).
b) Incarichi retribuiti possono essere autorizzati alle seguenti condizioni (Art. 508, c. 15 del D. Lgs. 297/94;
Circ. F.P. Parere 1/2012):
– L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio e deve essere autorizzata dalla Dirigente Scolastica;
– sono autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e
retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con
l’impiego e non assumano caratteristiche di “prevalenza” rispetto all’impegno derivante dal rapporto pubblico;
– non deve esservi conflitto anche potenziale con gli interessi dell’amministrazione (Legge
190/12) e con il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione;
– per le professioni giuridiche NON deve esservi il coinvolgimento in eventuali patrocini in controversie
con la Pubblica Amministrazione;
– l’impegno lavorativo derivante dall’incarico deve essere compatibile con l’assolvimento di tutte le attività
inerenti l’attività cui il dipendente è addetto, in modo tale da non pregiudicarne in nessun modo il regolare
svolgimento, con l’ulteriore precisazione che l’attività dovrà necessariamente essere svolta al di fuori dell’orario
di servizio.
– c) I dipendenti in regime di part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria
possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con un’altra amministrazione pubblica)
sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la
specifica attività di servizio del dipendente e che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio. Inoltre i
dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono
comunque svolgere
incarichi professionali per conto di PP.AA. e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie
dove è coinvolta una P.A. (comma 56 bis dell’art. 1, Legge 662/96 come modificata dalla Legge 140/97).
Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall’art. 508, commi 1, 2
e 3 del D. Lgs 297/94, secondo cui:
– Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto; – il personale
docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza;
– ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DS può vietare l’assunzione di lezioni
private o interdirne la continuazione, sentito il Consiglio di istituto.”
Restano in ogni caso sempre incompatibili con il rapporto di pubblico impiego le seguenti attività (T.U. n.
3/57):
– l’attività imprenditoriale (commerciale, industriale, professionale, artigianale), salvo i casi in cui il
dipendente ha un contratto di P.T. non superiore al 50%;
– l’assunzione di cariche in società aventi scopo di lucro; tranne che si tratti di cariche in società od enti
per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del MIUR; – le attività che presentano
elementi di conflitto di interessi (attività che possono pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite
al dipendente).
In caso di inosservanza dei divieti posti dalle disposizioni normative in materia, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve
essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente (art. 53 del Dlgs. 165/2001)
Coloro che intendono svolgere una libera professione o assumere un incarico presso terzi devono pertanto:
• consultare attentamente il D.Lgs. n. 297/1994, art. 508 (applicabile solo ai docenti); il D.Lgs n. 165/2001,
art. 53; le norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D.L.gs
n. 29 /1993; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica; Circolari n. 497/2002 e n. 1584/2005
del MIUR ); la legge 662/96 e le eventuali disposizioni vigenti in settori specifici;
• richiedere, salvi i casi delle lettere a) e c), l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica
(MODELLO ALLEGATO ALLA CIRCOLARE)
Si precisa che la richiesta deve essere inoltrata a questo istituto prima del conferimento dell’incarico, nel
rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l’amministrazione ha tempo 30 giorni dalla
ricezione dell’istanza per concedere la prescritta autorizzazione.
La richiesta da parte del personale va inviata, utilizzando il modello in allegato, entro il 30.09.2026
all’indirizzo mail istituzionale: gemm184q@istruzione.it
Occorre riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
Aut_Lib_prof_COGNOME e NOME, es. Aut_Lib_prof_ROSSI PIERO
da Fiic826001